DECRETO "RONCHI"

 

Il titolo esatto del decreto è "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

Il testo di legge è entrato in vigore il 2 marzo 1997, ed è composto da ben 58 articoli e da 6 allegati che vengono di seguito citati:

- allegato "A" – ex art. 6, comma 1, lettera a)

1) Categorie dei rifiuti;

2) Catalogo Europeo dei rifiuti;

- allegato "B" – ex art. 5, comma 6

Operazioni di smaltimento;

- allegato "C" – ex art. 6, comma 4

Operazioni di recupero;

- allegato "D" – ex art. 37, comma 1

Rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 1 paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE;

- allegato "E" – ex art. 37, comma 1

Obiettivi di recupero e riciclaggio;

- allegato "F" – ex art. 43, comma 3

Requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;

Questa legge contiene diverse novità. Innanzitutto viene abrogato il D.P.R. 915/82 ed altre disposizioni: l’abrogazione della legislazione precedente è uno strumento di certezza per i produttori di rifiuti, per gli operatori ed anche per gli Enti Pubblici.

Le altre novità riguardano l’introduzione nella classificazione dei rifiuti, nella terminologia, nel trasporto, nella tenuta dei registri di carico e scarico, nella denuncia e nel riassetto del sistema sanzionatorio.

In particolare il Decreto riguarda:

- tutti gli imballaggi immessi al consumo sul mercato nazionale (primari, secondari e terziari);

- tutti gli operatori economici coinvolti nella produzione e uso dell’imballaggio (commercio, industria e artigianato)

 

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